[1]Articolo III.

[2]Al fine di definire completamente e per sempre le rivendicazioni di cui all'articolo I/a, il Governo ungherese paga al Governo italiano la somma globale di 525.000.000, cioe' cinquecentoventicinquemilioni di lire italiane. Il pagamento di tale somma viene effettuato in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere pagata dal Governo ungherese novanta giorni dopo la entrata in vigore del presente Accordo, e i restanti 350.000.000 di lire italiane in rate uguali ad intervalli di dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artiii · fonte su Normattiva