1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne la Repubblica italiana: Se un residente della Repubblica italiana possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica Popolare Ungherese, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica Popolare Ungherese, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Ungherese:

  • a)se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nella Repubblica italiana, la Repubblica Popolare Ungherese, fatte salve le disposizioni contenute nel paragrafo b) esenta da imposte tali redditi ma puo' applicare, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile qualora gli elementi di reddito in questione non fossero stati esentati;
  • b)se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nella Repubblica italiana, la Repubblica Popolare Ungherese accorda sull'ammontare dell'imposta che colpisce i redditi di detto residente, una deduzione di ammontare uguale all'imposta pagata nella Repubblica italiana. Tuttavia, la somma cosi' dedotta non puo' eccedere la frazione d'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dalla Repubblica italiana.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509~art24 · fonte su Normattiva