[1]Articolo VII.

[2]Il Governo italiano e il Governo ungherese si impegnano a cooperare in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Accordo, e a tal fine: 1. Allo scopo di facilitare la ripartizione della somma di cui all'articolo III, il Governo ungherese fornira', a richiesta del Governo italiano, il piu' presto possibile, tutti i documenti necessari e le informazioni concernenti le rivendicazioni della Repubblica italiana e delle persone fisiche e giuridiche italiane di cui all'articolo I/a del presente Accordo. Il Governo italiano inoltrera' semestralmente relazioni sui titoli obbligazionari ungheresi emessi in valuta non ungherese e sulle azioni da esso indennizzate, specificando i numeri di serie dei titoli e attestando che tutti i predetti titoli indennizzati sono stati annullati mediante perforazione. 2. Il Governo italiano fornira' del pari, a richiesta del Governo ungherese, per quanto possibile, tutte le informazioni e i documenti necessari concernenti le rivendicazioni di cui all'articolo 1/b dell'Accordo.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artvii · fonte su Normattiva