[1]Articolo V.
[2]A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/b del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
[1]Articolo V.
[2]A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/b del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artv · fonte su Normattiva