[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma il 17 febbraio 1987, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA POPOLARE UNGHERESE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art14 · fonte del testo