[1]Articolo VIII.

[2]Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1 febbraio 1947.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artviii · fonte su Normattiva