[1]Articolo VIII.
[2]Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1 febbraio 1947.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
