1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Convenzione non da' comunque nessun diritto ad erogazione di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore. Per l'accertamento del diritto alle prestazioni sono pero' presi in considerazione i periodi assicurativi o di residenza anteriori all'entrata in vigore della Convenzione. 2. La prestazione che non sia stata concessa a causa della nazionalita' del richiedente o che sia stata revocata a seguito del trasferimento di questi nell'altro Paese, dovra' essere concessa o ripristinata, a domanda, con effetto dall'entrata in vigore della Convenzione. 3. A richiesta dell'interessato, la prestazione concessa anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione; sara' ricalcolata in base alle disposizioni di quest'ultima. Tale nuovo calcolo - che potra' essere effettuato anche d'ufficio - non dovra' in ogni caso comportare una riduzione dell'ammontare della prestazione in atto. 4. Le disposizioni delle legislazioni dei due Paesi in materia di prescrizione e decadenza dai diritti alle prestazioni non saranno opponibili all'interessato, per i diritti che intende far valere ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, a condizione che questi ne faccia. Domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
