[1]Articolo XVI. (Lasciapassare)

[2]SEZIONE 37.

[3]Il Governo riconoscera' ed accettera' i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari del Fondo, come documenti di viaggio validi ed equivalenti al passaporto ed assicurera' che le competenti autorita' italiane ne siano debitamente informate.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxvi · fonte su Normattiva