[1]Articolo XVII. (Accordi suppletivi)
[2]SEZIONE 38.
[3]Il Fondo e il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
[1]Articolo XVII. (Accordi suppletivi)
[2]SEZIONE 38.
[3]Il Fondo e il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxvii · fonte su Normattiva