ARTICOLO XIV Lasciapassare Sezione 35 Il Governo riconoscera' ed accettera' il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurera' che le competenti Autorita' Italiane ne siano debitamente informate.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxiv · fonte su Normattiva