[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

[3]CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA

[4]Le Parti alla presente Convenzione, decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell'ambiente, consapevoli dell'importanza delle attivita' svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell'inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l'Europa all'applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, tenendo presente l'appello contenuto nel capitolo dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all'ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all'elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti, considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell'ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attivita' svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale, riconoscendo la possibilita' che l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi, temendo che l'aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi, riconoscendo la necessita' di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuati, affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale, attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attivita' di ricerca e sorveglianza, di coordinate le misure adottate dai Paesi per combattere l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1.

[6]Ai fini della presente Convenzione:

  • a)l'espressione "inquinamento atmosferico significa l'introduzione nell'atmosfera da parte dell'uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell'uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell'ambiente; l'espressione "inquinanti atmosferici" deve essere intesa nello stesso senso:
  • b)l'espressione "inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza" significa l'inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art1 · fonte su Normattiva