Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformita' di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorita' locale.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art11 · fonte del testo