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[1]Ciascuna parte nominera' quel numero dei suoi connazionali che verra' stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovra' permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facolta' di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.
[2]Le persone ammesse in conformita' di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.
[3]Debbono avere liberta' di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).
[4]Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei regolamenti della Convenzione telegrafica internazionale e della Convenzione e dei regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.
[5]Le persone ammesse in Ucraina ai termini di questo accordo, avranno facolta' di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcooliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Ucraina) destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantita' ragionevolmente richiesta per tale scopo.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025
