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[1]Ciascuna parte puo' delegare uno o piu' agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunita' di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunita' da arresto e da perquisizione, immunita' dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facolta' di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e puo' richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorita' del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

[2]Gli agenti ufficiali debbono avere facolta' di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

[3]I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Ucraina.

[4]Gli agenti ufficiali ucraini in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Ucraina godranno privilegi analoghi, che pero' non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

[5]Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformita' dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art4 · fonte del testo