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Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle persone, ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti o le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art5 · fonte del testo