le disposizioni del paragrafo 1, b) dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dall'Italia o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona che abbia la nazionalita' italiana (ancorche' possegga anche la nazionalita' danese) in corrispettivo di servizi resi allo Stato italiano o ad una sua suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in Italia, a condizione che detta persona sia stata assunta in servizio entro il 1 gennaio 1985 e presti servizio a tale data.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;29~protocollo-art3 · fonte su Normattiva