[1]FUNZIONI PUBBLICHE

[2]1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno

[3]Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

[4](b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che:

[5](i) ha la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

[6]2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

[7]3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76~art19 · fonte su Normattiva