[1]1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978;
  • b)in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1988 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Regno di Danimarca

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;29~protocollo-art4 · fonte su Normattiva