[1]Recuperi

[2]L'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto puo' chiedere alla competente Istituzione dell'altro Stato contraente di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituzione dello Stato contraente incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformita' alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi cosi' trattenuti sono trasferiti all'Istituzione creditrice.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art28 · fonte su Normattiva