[1]Entrata in vigore

[2](1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Simultaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo, acquistera' efficacia l'Intesa amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo. (2) Il presente Accordo restera' valido per un periodo di tempo indeterminato, esso potra' essere denunciato da ciascuna Parte tramite notifica all'altra Parte, per via diplomatica, della propria intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per la cessazione. (3) In caso di denuncia del presente Accordo: a. i diritti acquisiti dai beneficiari saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo; b. tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo; c. i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo successivi accordi da stipularsi tra le Parti. (4) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, cessera' di esplicare i propri effetti.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art26 · fonte su Normattiva