[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
[3]ACCORDO
[4]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA ZONA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI
[5]Avendo deciso di stabilire una linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati in base al principio della linea mediana, le due Parti contraenti si sono accordate su quanto segue:
[6]Articolo I.
[7]1. - Al fine di applicare il principio della linea mediana di cui al preambolo del presente accordo e tenuto conto delle modifiche minori mutualmente convenute, la linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati e' definita dagli archi del grande cero che uniscono i punti seguenti:
[8]Punto Latitudine N. Longitudine Est Gr.
[9]1
[10]39° 57°, 7
[11]18° 57', 5
[12]2. - La linea di divisione summenzionata e' tracciata sulle seguenti carte allegate al presente Accordo:
- a)Carta nautica ellenica n. II edizione 1956 a scala 1: 1.000.000 a 38°;
- b)Carta nautica italiana n. 436 L (C) edizione 1975 a scala 1: 1.000.000 a 410. 3. - Le parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene intesa, a Nord, al di la' del punto I e a Sud al di la' del punto 16. Tale delimitazione verra' estesa ulteriormente nelle stesse direzioni nei due sensi sino ai punti di congiunzione delle zone della piattaforma continentale dei rispettivi Paesi vicini.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
