[1]Articolo II.
[2]Ove un giacimento di sostanza minerale, ivi compresa sabbia e ghiaia, venga diviso dalla linea di separazione, e ove la parte del giacimento che e' situato ad uno dei lati della linea di separazione sia sfruttabile interamente o in parte da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, i due governi cercheranno unitamente ai titolari dei diritti minerari, ove esistano, di accordarsi su condizioni di sfruttamento del giacimento, affinche' tale sfruttamento sia il piu' redditizio possibile in modo che ciascuna delle parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale. Nel caso in cui fossero state gia' sfruttate risorse naturali di un giacimento situato da un lato e dall'altro della linea di divisione, le parti contraenti faranno tutto il possibile, dopo aver consultato i titolari dei diritti di sfruttamento, ove esistano, per giungere ad un accordo su di un equo indennizzo.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
