[1]Allegato
[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME
[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le "Parti" o i "Paesi") DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale; TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte; RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980; RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi; DESIDERANDO applicare il citato confine della piattafonna continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale; HANNO CONCORDATO quanto segue:
[4]Articolo 1 l. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. 2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:
[5]A/A
[6]LAI(WGS 84)
[7]LON(WGS 84)
[8]1
[9]39°57'38,46"N
[10]18°57'27,29"E
[11]2
[12]39°52'20,45"N
[13]18°56'03,29"E
[14]3
[15]39°48'56,44"N
[16]18°54'51,29"E
[17]4
[18]39°17'14,40"N
[19]18°55'33,31"E
[20]5
[21]39°01'56,39"N
[22]18°53'57,32"E
[23]6
[24]38°29'56,34"N
[25]18°43'51,32"E
[26]7
[27]37°51'56,29"N
[28]18°28'33,33"E
[29]8
[30]37°21'14,26"N
[31]18°16'57,33"E
[32]9
[33]36°59'26,23"N
[34]18°19'03,34"E
[35]10
[36]36°54'20,23"N
[37]18°19'09,35"E
[38]11
[39]36°44'56,22"N
[40]18°18'33,35"E
[41]12
[42]36°26'26,20"N
[43]18°17'57,36"E
[44]13
[45]36°24'02,19"N
[46]18°17'39,36"E
[47]14
[48]36°10'56,18"N
[49]18°15'39,37"E
[50]15
[51]36°08'56,18"N
[52]18°15'39,37"E
[53]16
[54]35°34'08,15"N
[55]18°20'39,39"E
[56]3. Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord, al di la' del punto 1 e, a Sud, al di la' del punto 16. Tale delimitazione sara' prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.
Testo vigente dal 24 giugno 2021
