[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME

[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le "Parti" o i "Paesi") DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale; TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte; RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980; RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi; DESIDERANDO applicare il citato confine della piattafonna continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale; HANNO CONCORDATO quanto segue:

[4]Articolo 1 l. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. 2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:

[5]A/A

[6]LAI(WGS 84)

[7]LON(WGS 84)

[8]1

[9]39°57'38,46"N

[10]18°57'27,29"E

[11]2

[12]39°52'20,45"N

[13]18°56'03,29"E

[14]3

[15]39°48'56,44"N

[16]18°54'51,29"E

[17]4

[18]39°17'14,40"N

[19]18°55'33,31"E

[20]5

[21]39°01'56,39"N

[22]18°53'57,32"E

[23]6

[24]38°29'56,34"N

[25]18°43'51,32"E

[26]7

[27]37°51'56,29"N

[28]18°28'33,33"E

[29]8

[30]37°21'14,26"N

[31]18°16'57,33"E

[32]9

[33]36°59'26,23"N

[34]18°19'03,34"E

[35]10

[36]36°54'20,23"N

[37]18°19'09,35"E

[38]11

[39]36°44'56,22"N

[40]18°18'33,35"E

[41]12

[42]36°26'26,20"N

[43]18°17'57,36"E

[44]13

[45]36°24'02,19"N

[46]18°17'39,36"E

[47]14

[48]36°10'56,18"N

[49]18°15'39,37"E

[50]15

[51]36°08'56,18"N

[52]18°15'39,37"E

[53]16

[54]35°34'08,15"N

[55]18°20'39,39"E

[56]3. Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord, al di la' del punto 1 e, a Sud, al di la' del punto 16. Tale delimitazione sara' prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.

Testo vigente dal 24 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;93~allegato-art1 · fonte su Normattiva