[1]Articolo VI.

[2]1. - Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. - Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto ad Atene, il 24 maggio 1977 in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Ministro degli affari esteri

[4]Per il Governo della Repubblica greca D.S. BITSIOS Ministro degli affari esteri

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;290~artvi · fonte su Normattiva