[1]ARTICOLO XVI.
[2]Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
[3]Fatto a Roma Si 28 gennaio 1977 in due originali, ognuno in lingua tedesca e in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[4]Per la Repubblica italiana MARIO MONDELLO
[5]Per la Repubblica federale di Germania H. MEYER-LINDENBERG
[6]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Testo vigente dal 15 febbraio 1979
