Ogni Parte Contraente riconoscera' i documenti di nazionalita' delle navi, i certificati di stazza ed altri documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dall'altra Parte. I diritti e tasse saranno calcolati sulla base dei documenti di cui sopra.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art14 · fonte su Normattiva