ARTICOLO V Nazionalita' delle navi e documenti di bordo 1. Ciascuna delle Parti contraenti riconosce la nazionalita' delle navi dell'altra Parte contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle sue navi e rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle Autorita' competenti di una delle Parti contraenti per le navi che battono la bandiera di detta Parte sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. 3. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti munite di certificati di stazza, rilasciati in conformita' con la Convenzione Internazionale di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi o alla legislazione in vigore, saranno dispensate da nuove stazzature nei porti dell'altra Parte. In caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di una delle Parti contraenti questa dovra' darne comunicazione all'altra Parte al fine di poter determinare le condizioni di equivalenza.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
