• 1)Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a bordo di tale nave un'infrazione mentre la nave si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, le Autorita' di quest'ultima non intenteranno azione legale senza aver prima avuto l'accordo dell'Autorita' consolare o diplomatica del paese del quale la nave batte bandiera.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili alle infrazioni commesse a bordo della nave di una delle Parti Contraenti qualora: l'infrazione sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico nel territorio dell'altra Parte; l'infrazione sia stata commessa contro persona che non sia membro dell'equipaggio della nave; le conseguenze dell'infrazione si ripercuotano sul territorio dello Stato dove la nave si trova; l'infrazione e' relativa al traffico di stupefacenti e/o di armi.
  • 3)Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per tutto quanto riguarda l'applicazione della legislazione su controlli e inchieste.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art16 · fonte su Normattiva