Art. 11 (Accordo) — Procedimento giudiziario contro un membro dell'equipaggio
1. Le autorita' competenti di ciascuna Parte contraente non potranno giudicare le controversie riguardanti il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente qualora dette controversie concernino l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento marittimo, a meno che le parti della controversia non decidano altrimenti. 2. Qualora un membro dell'equipaggio di una nave di una Parte contraente abbia commesso, a bordo di detta nave, un reato penale mentre la nave si trovava nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente, le autorita' dello Stato in cui si trova la nave non intenteranno un'azione penale contro di lui, senza il consenso di un funzionario diplomatico o consolare competente dello Stato di cui la nave batte bandiera, salvo che:
- a)le conseguenze del reato penale si estendano allo Stato in cui si trova la nave;
- b)l'infrazione penale sia di natura tale da compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica;
- c)il reato penale costituisca un delitto da considerare obbiettivamente grave, secondo la legge dello Stato in cui si trova la nave; o
- d)il reato penale sia stato commesso contro una persona estranea all'equipaggio;
- e)promuovere un'azione giudiziaria sia indispensabile per la repressione del traffico di stupefacenti. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto delle autorita' competenti per quanto concerne l'applicazione della legislazione e della regolamentazione relative all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica e alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia delle vite umane e la sicurezza delle merci.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
