- 1)Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, arenarsi, o subire avarie presso le coste dell'altra Parte, le Autorita' della suddetta Parte: informeranno l'Agente diplomatico o i funzionari consolari dello Stato la cui nave batte bandiera, affinche' assumano le funzioni loro spettanti; forniranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla nave ed al suo carico la medesima protezione ed assistenza che ai propri connazionali, ad una nave battente bandiera propria, ed al suo carico.
- 2)Il carico, le provviste di bordo e le parti di una nave che ha fatto naufragio o che ha subito un'avaria, non saranno sottoposte a dazi ed imposte doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul posto.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
