• 1)Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, arenarsi, o subire avarie presso le coste dell'altra Parte, le Autorita' della suddetta Parte: informeranno l'Agente diplomatico o i funzionari consolari dello Stato la cui nave batte bandiera, affinche' assumano le funzioni loro spettanti; forniranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla nave ed al suo carico la medesima protezione ed assistenza che ai propri connazionali, ad una nave battente bandiera propria, ed al suo carico.
  • 2)Il carico, le provviste di bordo e le parti di una nave che ha fatto naufragio o che ha subito un'avaria, non saranno sottoposte a dazi ed imposte doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul posto.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art17 · fonte su Normattiva