ALLEGATO A PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI ARTICOLO 1: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Il presente protocollo sara' allegato alla Convenzione sui Divieti o le Restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ("la Convenzione"), come Protocollo IV: "Protocollo sulle armi laser accecanti" (Protocollo IV) Articolo 1 E' vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo che la loro unica funzione di combattimento, o una delle loro funzioni di combattimento, sia provocare la cecita' permanente o l'incorreggibilita' della vista ad occhio nudo o con lenti correttive. Le Alte Parti Contraenti non trasferiranno tali armi a nessuno Stato, o ente diverso da uno Stato. Articolo 2 Nell'uso dei sistemi laser, le Alte Parti Contraenti adotteranno tutte le precauzioni possibili per evitare casi di cecita' permanente o di incorreggibilita' della vista. Tali precauzioni comprendono la formazione delle forze armate ed altre misure d ordine pratico. Articolo 3 Il divieto enunciato nel presente Protocollo non concerne l'accecamento in quanto effetto fortuito o collaterale dell'uso militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro gli ordigni ottici. Articolo 4 Ai fini del presente Protocollo, s'intende per "cecita' permanente" una perdita della vista irreversibile e non correggibile, gravemente invalidante, senza alcuna prospettiva di recupero. L'invalidita' grave corrisponde ad un'acutezza visiva inferiore a 20/200, misurata nei due occhi mediante la prova di Snellen.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;290~allegato-a-art1 · fonte su Normattiva