[1]generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi 1. Il presente articolo si applica
- a)alle mine;
- b)alle trappole;
- c)agli altri dispositivi. 2. E' vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo, difensivo o di rappresaglia. 3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende un'installazione di queste armi:
- a)diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi non siano dirette contro tale obiettivo; oppure
- b)che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio tale da escludere che siano dirette contro uno specifico obiettivo militare; oppure
- c)da cui ci si puo' attendere che causino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili, danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto.
[2]4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o che e' possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le condizioni contingenti del momento ed in particolare di considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
