[1]generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi 1. Il presente articolo si applica

  • a)alle mine;
  • b)alle trappole;
  • c)agli altri dispositivi. 2. E' vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo, difensivo o di rappresaglia. 3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende un'installazione di queste armi:
  • a)diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi non siano dirette contro tale obiettivo; oppure
  • b)che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio tale da escludere che siano dirette contro uno specifico obiettivo militare; oppure
  • c)da cui ci si puo' attendere che causino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili, danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto.

[2]4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o che e' possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le condizioni contingenti del momento ed in particolare di considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art3 · fonte su Normattiva