[1]ALLEGATO B PROTOCOLLO SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI MINE, TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996 (PROTOCOLLO II EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996) ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI E LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI ARTICOLO 1: PROTOCOLLO EMENDATO Il Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati viene emendato come di seguito indicato: "Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordini, modificato il 3 maggio 1996 (Protocollo II modificato il 3 maggio 1996) Articolo 1 Sfera di applicazione 1. Il presente Protocollo concerne l'impiego su terra di mine, di trappole e di altri ordigni di seguito definiti, comprese le mine posate per interdire l'accesso a spiagge o l'attraversamento di corsi d'acqua o fiumi, ma non si applica all'uso di mine anti-nave utilizzate in mare o in corsi d'acqua interni. 2. Il presente Protocollo si applichera', oltre alle situazioni di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni contemplate all'Articolo 3 e previste dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Il presente Protocollo non si applichera' in situazioni di tensione e disordini interni quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi che non sono conflitti armati. 3. In caso di conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e che si verificano sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ogni parte al conflitto sara' tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni di cui al presente Protocollo. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata al fine di pregiudicare la sovranita' di uno Stato o la responsabilita' del Governo di mantenere o di ristabilire, con ogni mezzo legittimo, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato. 5. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi motivo, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul di cui territorio si verifica tale conflitto. 6. L'applicazione delle norme del presente Protocollo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato il presente Protocollo, non modifichera', ne' esplicitamente ne' implicitamente, il loro status giuridico o quello del territorio conteso. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo s'intende: 1. Per "mina" un ordigno posato sotto, sopra o in prossimita' del suolo o di un'altra superficie, progettato per esplodere alla presenza, in prossimita' o a contatto di una persona o di un veicolo. 2. Per "mina posata a distanza", una mina non posata direttamente, ma lanciata da un congegno di artiglieria, un missile, un mortaio, o da un congegno analogo, oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate da meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate "posate a distanza", a condizione che siano utilizzate conformemente all'Articolo 5 ed agli altri Articoli pertinenti del presente Protocollo. 3. Per "mina antiuomo", una mina progettata essenzialmente per esplodere in presenza, o a contatto di una persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o uccidere una o piu' persone. 4. Per "trappola", ogni ordigno o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona inaspettatamente, quando una persona tocca o si avvicina ad un oggetto apparentemente innocuo o svolge un'azione apparentemente sicura. 5. Per "altri ordigni", munizioni e ordigni posati manualmente, compresi ordigni esplosivi improvvisati progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono azionati manualmente, o con un comando a distanza o che scattano automaticamente dopo un certo periodo di tempo. 6. Per "obiettivo militare", per quanto riguarda gli oggetti, qualunque oggetto che per sua natura, per via della sua ubicazione, della sua destinazione o del suo impiego porti un contributo effettivo all'azione militare, e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione totale o parziale rappresentino, nella situazione contingente, un preciso vantaggio militare. 7. Per "obiettivi civili", tutti gli obiettivi che non sono obiettivi militari, secondo la definizione di cui al paragrafo 6 del presente Articolo. 8. Per "campo di mine", una zona definita dove sono state posate delle mine e, per "zona minata", una zona pericolosa per via della presenza di mine. Per "campo di mine fittizio", una zona non minata simulante un campo di mine. L'espressione "campo di mine" comprende anche i campi di mine fittizi. 9. Per "registrazione", un'operazione fisica, amministrativa e tecnico volta ad ottenere tutte le informazioni disponibili atte ad agevolare la localizzazione dei campi di mine, delle zone minate, delle mine, delle trappole e di altri ordigni, per trascriverle nei documenti ufficiali. 10. Per "meccanismo di autodistruzione", un sistema a funzionamento automatico incorporato o agganciato esternamente all'ordigno nel quale e' incorporato o agganciato e che ne assicura la distruzione. 11. Per "meccanismo di auto-neutralizzazione", un sistema a funzionamento automatico incorporato nell'ordigno e che lo rende inoperante. 12. Per "autodisattivazione", il processo automatico che rende l'ordigno inoperante mediante lo scaricamento irreversibile di un elemento indispensabile per il suo funzionamento, per esempio una batteria. 13. Per "telecomando", il comando a distanza. 14. Per "dispositivo anti-manipolazione", un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte di essa, e' legato, agganciato o posto sotto di essa e scatta in caso di tentativo di manipolazione della mina. 15. Per "trasferimento", oltre allo spostamento fisico delle mine nel o dal territorio nazionale, s'intende il trasferimento del diritto di proprieta' e del controllo sulle mine, ma non la cessione del territorio sul quale le mine sono state posate. Articolo 3 Restrizioni generali all'uso di mine, trappole e di altri ordigni 1. Il presente articolo si applica:

  • a)alle mine;
  • b)alle trappole e
  • c)agli altri ordigni 2. In conformita' alle disposizioni del presente Protocollo, Ciascuna Alta Parte Contraente o Parte ad un conflitto e' responsabile di tutte le mine, trappole ed altri ordigni che ha utilizzato e s'impegna ad eliminarli, rimuoverli, distruggerli o mantenerli, come specificato all'articolo 10 del presente Protocollo. 3. E' vietato, in qualsiasi circostanza, utilizzare mine, trappole o altri ordigni progettati o tali da provocare lesioni superflue o sofferenze inutili. 4. Le armi cui si applica il presente Articolo dovranno essere rigorosamente conformi alle norme ed ai limiti enunciati nell'Allegato Tecnico per ciascuna particolare categoria. 5. E' vietato utilizzare mine, trappole o altri ordigni dotati di un sistema o di un dispositivo specificamente progettati per far detonare la munizione in presenza di comuni rivelatori di mine, per effetto del loro influsso magnetico o di altri influssi diversi dal contatto, durante l'uso normale nelle operazioni di rilevamento. 6. E' vietato utilizzare mine che si disattivano autonomamente, munite di dispositivo anti-manipolazione progettato per rimanere funzionante dopo che le mine hanno cessato di funzionare. 7. E' vietato in qualsiasi circostanza puntare le armi di cui nel presente Articolo contro la popolazione civile in generale o contro singoli, oppure contro obiettivi civili, a prescindere dal fatto che cio' avvenga a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia. 8. E' vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente Articolo. Per impiego indiscriminato, s'intende la posa di tali armi:
  • a)su o puntate verso un obiettivo non militare. Qualora si dubiti se un obiettivo solitamente adibito a scopi civili, come per esempio un luogo di culto, una casa o altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo ad un'azione militare, si presume che non venga utilizzato a tal fine;
  • b)con un metodo o un mezzo di trasporto che non possano essere puntati contro uno specifico obiettivo militare; oppure
  • c)che potrebbe provocare incidentalmente vittime nella popolazione civile, ferite a civili, danni a beni civili o una combinazione di essi, eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto. 9. Nel caso di piu' obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una citta', una localita', un villaggio o altra zona in cui esiste una concentrazione analoga di popolazioni civili o di obiettivi civili, tali obiettivi non devono essere considerati come un unico obiettivo militare. 10. Saranno prese tutte le precauzioni possibili per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente Articolo. Per precauzioni possibili, s'intendono le precauzioni possibili, o che siano possibili in considerazione di tutte le circostanze della situazione contingente, ivi comprese le considerazioni di ordine umanitario e militare. Tali circostanze comprendono, ma non esclusivamente:
  • a)l'effetto a breve e lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale per tutta la durata del campo di mine;
  • b)le eventuali misure per la protezione dei civili (per esempio: installazione di recinzioni, segnali, avvertimenti e sorveglianza);
  • c)la disponibilita' e la realizzabilita' di altre alternative;
  • d)i requisiti militari a breve e lungo termine previsti per un campo di mine. 11. Deve essere dato un preavviso effettivo, per ogni posa di mine, trappole o altri ordigni che potrebbero danneggiare la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano. Articolo 4 Restrizioni all'impiego di mine antiuomo E' vietato impiegare mine antiuomo che non sono rilevabili, come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico. Articolo 5 Restrizioni all'impiego delle mine antiuomo diverse dalle mine seminate a distanza 1. Il presente Articolo si applica alle mine antiuomo diverse dalle mine posate a distanza. 2. E' vietato utilizzare armi cui il presente Articolo e' applicabile e che non sono conformi alle norme dell'Allegato Tecnico relative all'auto-distruzione ed alla disattivazione, a meno che:
  • a)tali armi non siano disposte in un perimetro marcato, sorvegliato da personale militare e protetto da una recinzione o da altri mezzi atti ad impedire concretamente ai civili di penetrarvi. La marcatura deve essere riconoscibile e duratura e deve almeno poter essere vista da chiunque si accinga ad entrare nel perimetro marcato, e
  • b)tali armi non siano rimosse prima dell'evacuazione della zona, tranne nel caso in cui essa non venga ceduta alle forze di un altro Stato che accetta di farsi carico della manutenzione dei mezzi di protezione previsti dal presente Articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi. 3. Una parte ad un conflitto e' esentata dall'obbligo di rispettare le norme dei capoversi a) e b) del paragrafo 2 del presente Articolo solo se impossibilitata ad adempiere a tale obbligo per la perdita forzata del controllo della zona a seguito di un'azione militare del nemico, o se impedita da un'azione militare diretta del nemico. Se la parte riassumera' il controllo della zona, sara' nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni. 4. Se le forze di una parte al conflitto assumono il controllo di una zona in cui sono state posate le armi oggetto del presente Articolo, esse devono per quanto possibile provvedere alla manutenzione e, se del caso, fornire i mezzi di protezione previsti dal presente Articolo fino a quando gli ordigni non siano stati rimossi. 5. Dovranno essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l'alterazione, la distruzione o la dissimulazione di qualsiasi dispositivo, sistema o materiale utilizzato per marcare il perimetro di una zona. 6. Le armi cui si applica il presente Articolo, che proiettano schegge in un arco orizzontale inferiore a 90 (gradi) e siano poste sul suolo o sopra di esso possono essere utilizzate, senza prendere le misure previste al paragrafo 2, capoverso a) del presente Articolo, al massimo per 72 ore se:
  • a)si trovano nelle immediate vicinanze dell'unita' militare che le ha seminate e
  • b)la zona e' sorvegliata da personale militare che impedisca concretamente ai civili di penetrarvi. Articolo 6 Restrizioni all'uso di mine seminate a distanza 1. E' vietato usare mine seminate a distanza a meno che siano registrate secondo le disposizioni del paragrafo 1 (b) dell'Allegato Tecnico. 2. E' vietato usare mine antiuomo seminate a distanze che non siano conformi alle disposizioni dell'Allegato Tecnico relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione. 3. E' vietato usare mine seminate a distanze diverse dalle mine antiuomo, a meno che non siano dotate, per quanto possibile, di un efficace meccanismo di autodistruzione o di autoneutralizzazione e di un dispositivo complementare di auto-disattivazione progettato in modo tale che la mina cessi di funzionare quando non serve piu' agli scopi militari per i quali era stata posata. 4. Dovra' essere dato un preavviso effettivo per ogni lancio o sganciamento di mine a distanza suscettibile di danneggiare la popolazione civile, tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano. Articolo 7 Divieti sull'uso di trappole e di altri ordigni 1. Fatte salve le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati ed attinenti a tradimenti e perfidia, e' vietato in qualunque circostanza utilizzare trappole ed altri ordigni che siano in qualche modo attaccati o associati:
  • a)ad emblemi, cartelli o segnali di protezione riconosciuti a livello internazionale;
  • b)a malati, feriti o morti;
  • c)a luoghi di sepoltura o di cremazione o tombe;
  • d)ad installazioni, apparecchiature, forniture o trasporti medici;
  • e)a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'istruzione dei bambini;
  • f)ad alimentari o bevande;
  • g)ad utensili da cucina o ad elettrodomestici, tranne che in centri, siti o depositi di approvvigionamento militari;
  • h)ad oggetti di carattere chiaramente religioso;
  • i)a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che rappresentano il patrimonio culturale o spirituale di popoli; oppure
  • j)ad animali o carcasse di animali: 2. E' vietato utilizzare trappole o altri ordigni che hanno l'aspetto di oggetti portatili apparentemente innocui, ma che di fatto sono specificamente progettati e fabbricati per contenere materie esplosive. 3. Fatte slave le disposizioni dell'Articolo 3, e' vietato usare le armi di cui al presente Articolo in qualsiasi citta', localita', villaggio o ogni altra zona in cui esiste un'analoga concentrazione di civili che non sia teatro di combattimento tra forze terrestri, ne' sembra esserlo, meno che:
  • a)tali armi non siano poste su un obiettivo militare o nelle sue immediate vicinanze, o
  • b)siano state adottate misure atte a proteggere le popolazioni civili dagli effetti di tali armi, come lo stazionamento di sentinelle, la pubblicazione di avvertimenti o l'installazione di recinzioni. Articolo 8 Trasferimenti 1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, ciascuna Alta Parte Contraente:
  • a)s'impegna a non trasferire mine il cui impiego e' vietato dal presente Protocollo;
  • b)s'impegna a non trasferire mine ad un destinatario diverso da uno Stato o un ente statale autorizzato a riceverne;
  • c)s'impegna ad astenersi dal trasferire mine il cui uso e' limitato dal presente Protocollo. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati non vincolati dal presente Protocollo, salvo se lo Stato ricevente accetti di applicare il presente Protocollo;
  • d)s'impegna ad assicurare che ogni trasferimento effettuato in conformita' al presente Articolo avvenga nella piu' completa osservanza, da parte sia dello Stato trasferente che dallo Stato ricevente, delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili. 2. Se un'Alta Parte Contraente dichiara di voler differire l'osservanza di disposizioni specifiche relative all'impiego di alcune mine, come previsto dall'Allegato Tecnico, a tali mine si applichera' comunque il capoverso a) del paragrafo 1 del presente Articolo. 3. In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto non conforme alle disposizioni del capoverso a), paragrafo 1 del presente Articolo. Articolo 9 Registrazione ed uso di informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni 1. Tutte le informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovranno essere trascritte in conformita' alle disposizioni dell'Allegato Tecnico. 2. Tutte le trascrizioni devono essere conservate dalle parti al conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilita' attive, adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie ed appropriate, ivi compreso l'uso di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni nelle zone sotto il loro controllo. Nello stesso tempo, esse metteranno a disposizione all'altra parte o alle altre parti al conflitto, come pure del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni da esse posizionati in zone che non sono piu' sotto il loro controllo; s'intende tuttavia, fermo restando un criterio di reciprocita', che quando le forze di una parte al conflitto si trovano sul territorio della parte nemica, l'una o l'altra parte puo', per motivi di sicurezza, non fornire tali informazioni al Segretario Generale ed all'altra parte, fino a quando una delle due parti non sara' piu' nel territorio dell'altra. In questo caso, le informazioni che saranno state mantenute segrete dovranno essere comunicate non appena gli interessi di sicurezza lo consentiranno. Ove possibile, le parti al conflitto cercheranno consenzientemente di rendere pubbliche tali informazioni al piu' presto, rispettando gli interessi di sicurezza di ciascuna parte. 3. Il presente Articolo non pregiudica le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo. Articolo 10 Rimozione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni e cooperazione internazionale al riguardo 1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive, tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni saranno rimossi, ritirati, distrutti o mantenuti in conformita' con l'Articolo 3 ed il paragrafo 2 dell'Articolo 5 del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti Contraenti e le parti ad un conflitto sono responsabili dei campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni delle zone poste sotto il loro controllo. 3. Quando una parte non esercita piu' il controllo nelle zone in cui ha disposto campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni, essa fornira' alla parte che ha rilevato il controllo di tali zone l'assistenza tecnica materiale necessaria per adempiere a tale compito, ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, nella misura consentita da tale parte. 4. Ogni qualvolta necessario, le parti si sforzeranno di concludere un accordo sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali per la concessione di assistenza tecnica e materiale, ivi compresa, in determinate circostanze, l'organizzazione di operazioni congiunte necessarie per adempiere a tali compiti. Articolo 11 Cooperazione ed assistenza tecnologica 1. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna ad agevolare lo scambio piu' ampio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche relative all'applicazione del presente Protocollo ed ai mezzi di sminamento, ed ha diritto di partecipare a tali scambi. In particolare, le Alte Parti Contraenti non imporranno limitazioni indebite alla fornitura a fini umanitari di attrezzature di sminamento e delle relative informazioni tecnologiche. 2. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nel Sistema delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento ed in modo particolare quelle relative a vari mezzi e tecnologie, liste di esperti, organismi specializzati o punti nazionali di contatto sullo sminamento. 3. Ciascuna Alta Parte Contraente in grado di farlo fornira' assistenza per lo sminamento tramite il Sistema delle Nazioni Unite, altri organismi internazionali, ovvero su base bilaterale, oppure contribuira' al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento. 4. Le richieste di assistenza delle Alte Parti Contraenti, corredate da informazioni pertinenti e circostanziate, potranno essere presentate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Tali richieste potranno essere presentate la Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale le trasmettera' a tutte le Alte Parti Contraenti ed alle organizzazioni internazionali competenti. 5. In caso di richieste indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario Generale dell'Organizzazione, nell'ambito delle risorse di cui dispone, potra' provvedere a valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte Contraente richiedente, a determinare quale assistenza convenga fornire per lo sminamento o per l'attuazione del Protocollo. Il Segretario Generale potra' inoltre riferire alle Alte Parti Contraenti su ogni valutazione, come pure sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta. 6. Ferme restando le loro norme costituzionali e le altre disposizioni giuridiche, le Alte Parti Contraenti s'impegnano a cooperare ed a trasferire la tecnologia atta a facilitare l'applicazione dei divieti e delle limitazioni pertinenti enunciate nel presente Protocollo. 7. Ciascuna Alta Parte Contraente, ove opportuno, ha diritto di cercare e ricevere da un'altra Alta Parte Contraente assistenza tecnica su una specifica tecnologia, diversa dalle tecnologie sugli armamenti, a seconda delle sue esigenze e nella misura possibile, allo scopo di ridurre qualsiasi periodo di differimento previsto nell'Allegato Tecnico. Articolo 12 Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni 1. Applicazione
  • a)Ad eccezione delle forze e delle missioni di cui al paragrafo 2, capoverso a) i) qui di seguito, il presente Articolo si applica unicamente alle missioni che eseguono un mandato in una zona situata sul territorio di un'Alta Parte Contraente e con il consenso della stessa.
  • b)L'applicazione delle disposizioni del presente Articolo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti Contraenti non modifica ne' esplicitamente ne' implicitamente il loro status giuridico o quello del territorio contestato.
  • c)Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano il vigente diritto internazionale umanitario o gli altri strumenti internazionali, ove applicabili, ovvero le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite volte a garantire una maggiore protezione al personale di cui al presente Articolo. 2. Forze di mantenimento della pace ed altre forze e missioni
  • a)Il presente paragrafo si applica a:
  • i)ogni forza o missione delle Nazioni Unite che espleta in qualsiasi zona operazioni di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi, in conformita' alla Carta della Nazioni Unite;
  • ii)ogni missione istituita in conformita' al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che svolge il suo mandato in una zona di conflitto.
  • b)Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, qualora sia invitata in tal senso dal capo di una forza o di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
  • i)adottera' nella misura del possibile le misure atte a proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole ed altri ordigni;
  • ii)qualora cio' sia necessario per proteggere efficacemente tale personale, rimuovera' o rendera' innocue, nella misura in cui e' in grado di farlo, tutte le mine, trappole o altri ordigni nella zona in questione;
  • iii)informera' il capo della forza o della missione sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni noti nella zona in cui la missione svolge il suo mandato e, per quanto possibile, mettera' a disposizione del capo della forza o missione tutte le informazioni in suo possesso su tali campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni. 3. Missioni inquirenti o umanitarie del Sistema delle Nazioni Unite a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione inquirente o umanitaria svolta dal Sistema delle Nazioni Unite.
  • b)Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se invitata in tal senso dal capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
  • i)assicurera' al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
  • ii)qualora, per svolgere il suo mandato, la missione necessiti di avere accesso a qualunque luogo posto sotto il suo controllo o di transitare su tale luogo, e al fine di garantire al personale della missione l'incolumita' di accesso a detto luogo o l'incolumita' di transito attraverso lo stesso:
  • aa)a meno che le ostilita' in corso non lo impediscano, indichera' al capo missione un itinerario sicuro verso tale luogo, qualora tale informazione sia disponibile; oppure
  • bb)se le informazioni che consentono di determinare un itinerario sicuro non possono essere fornite in conformita' al capoverso aa), sgombrera' un passaggio attraverso i campi di mine, a condizione che cio' sia necessario e che vi sia la possibilita' di farlo. 4. Missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
  • a)Il presente paragrafo si applica ad ogni missione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espleta il suo mandato con il consenso dello Stato o degli Stati d'accoglienza, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, dai Protocolli addizionali a tali Convenzioni.
  • b)Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, si il capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera':
  • i)assicurera' al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
  • ii)prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
  • ii)del presente Articolo. 5. Altre missioni umanitarie e missioni inquirenti
  • a)Nella misura in cui esse non siano gia' contemplate dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo, il presente paragrafo si applica alle missioni di seguito menzionate che espletano il loro mandato in una zona di conflitto o recano assistenza alle vittime di un conflitto:
  • i)ogni missione umanitaria di una societa' nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione Internazionale di queste societa';
  • ii)ogni missione di un'organizzazione umanitaria imparziale, ivi compresa ogni missione di sminamento umanitaria imparziale;
  • iii)ogni missione inquirente istituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabile, dei loro Protocolli addizionali.
  • b)Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se il capo di una missione cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera', e nella misura del possibile:
  • i)fornira' al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
  • ii)prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
  • ii)del presente Articolo. 6. Riservatezza Tutte le informazioni fornite a titolo riservato in applicazione delle disposizioni del presente Articolo devono essere trattate in maniera strettamente riservata da colui che le riceve e non devono essere divulgate al di fuori della forza o della missione in questione senza l'autorizzazione espressa di colui che le ha fornite. 7. Rispetto delle leggi e dei regolamenti Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui beneficiano o le esigenze relative alle loro funzioni, i membri delle forze e delle missioni di cui al presente Articolo:
  • a)rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato di accoglienza;
  • b)si asterranno da qualsiasi atto o attivita' incompatibile con il carattere imparziale ed internazionale delle loro funzioni. Articolo 13 Consultazioni delle Alte Parti contraenti 1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi ed a cooperare tra di loro su tutte le questioni relative al funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, ogni anno si svolgera' una conferenza delle Alte Parti Contraenti. 2. la partecipazione alle conferenze annuali sara' determinata in base alle Norme Procedurali concordate. 3. I lavori della conferenza includeranno:
  • a)il riesame del funzionamento e dello status del presente Protocollo;
  • b)l'esame di questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti Contraenti in conformita' con il paragrafo 4 del presente Articolo;
  • c)la preparazione delle conferenze di revisione; e
  • d)l'analisi dello sviluppo delle tecnologie atte a proteggere la popolazione civile dagli effetti indiscriminati delle mine, 4. Le Alte Parti Contraenti presenteranno al Depositario, il quale provvedera' a distribuirle a tutte le Alte Parti Contraenti prima della conferenza, relazioni annuali su ciascuno dei seguenti argomenti:
  • a)divulgazione di informazioni sul presente Protocollo alle forze armate ed alla popolazione civile;
  • b)programmi di sminamento e di riabilitazione;
  • c)misure adottate per soddisfare i requisiti tecnici del Protocollo ed ogni altra informazione utile connessa;
  • d)legislazione attinente al Protocollo;
  • e)provvedimenti adottati in materia di scambio internazionale di informazioni tecniche, cooperazione internazionale per lo sminamento e cooperazione e assistenza tecnica;
  • f)altre questioni pertinenti. 5. Le spese della Conferenza delle Alte Parti Contraenti saranno a carico delle Alte Parti Contraenti e degli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza esserne parte, secondo la tabella delle quote di contributo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adattata. Articolo 14 Osservanza delle disposizioni 1. Ciascuna Alta Parte Contraente prendera' tutte le misure appropriate, anche quelle legislative e di altro tipo, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone sotto la sua giurisdizione o sul territorio sotto il suo controllo. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo comprendono quelle necessarie per garantire l'imposizione di sanzioni penali nei confronti di persone che, in occasione di un conflitto armato ed in contrasto con le disposizioni del presente Protocollo, in modo intenzionale uccidono o feriscono gravemente dei civili, e per tradurre tali persone davanti alla giustizia. 3. Ciascuna Alta Parte Contraente esigera' inoltre che le sue forze armate emanino istruzioni militari e procedure operative pertinenti e che i membri delle forze armate ricevano una formazione commensurata ai loro compiti ed alle loro responsabilita', allo scopo di osservare le disposizioni del presente Protocollo. 4. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi reciprocamente ed a cooperare tra di loro a livello bilaterale, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali appropriate, per risolvere tutti i problemi che potrebbero derivare riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo. Allegato Tecnico 1. Registrazione
  • a)La registrazione dell'ubicazione di mine diverse da quelle seminate a distanza, di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovra' essere effettuata in conformita' alle seguenti disposizioni:
  • i)l'ubicazione dei campi di mine, delle zone minate e delle zone dove sono state poste trappole ed altri ordigni deve essere accuratamente specificata, indicando le coordinate di almeno due punti di riferimento e la stima delle dimensioni della zona contenente tali armi in relazione a tali punti di riferimento;
  • ii)carte, diagrammi ed altri documenti dovranno indicare l'ubicazione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni in relazione ai punti di riferimento ed anche il loro perimetro e la loro dimensione;
  • iii)ai fini della rilevazione e della rimozione di mine, trappole ed altri ordigni, le carte, i diagrammi o gli altri documenti dovranno contenere informazioni complete sul tipo, il numero, il sistema di posa, il tipo di accenditore ed il periodo di vita, la data e l'ora della posa, gli ordigni anti-manipolazione (se esistono) ed altre informazioni pertinenti su tutte le armi che sono state poste. Possibilmente, la documentazione relativa ad un campo di mine dovra' indicare l'ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi dove le mine sono disposte in ranghi, nel qual caso e' sufficiente l'ubicazione dei ranghi. L'ubicazione esatta ed il sistema di funzionamento di ogni trappola posta dovranno essere registrati singolarmente.
  • b)L'ubicazione e la zona in cui si trovano le mine seminate a distanza devono essere specificate mediante le coordinate dei punti di riferimento (in genere situati sugli angoli), quindi verificate e marcate sul suolo alla prima occasione possibile. Il numero totale ed il tipo di mine posate, la data e l'ora della posa ed il termine di auto-distruzione devono anch'essi essere registrati.
  • c)Devono essere conservati degli esemplari dei documenti ad un livello di comando sufficientemente elevato da garantirne la sicurezza, nella misura del possibile.
  • d)E' vietato l'impiego di mine fabbricate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, a meno che le mine non rechino le seguenti informazioni in inglese o nella lingua o nelle rispettive lingue nazionali:
  • i)nome del paese di origine;
  • ii)mese ed anno di fabbricazione;
  • iii)numero di serie o numero del lotto. Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durature e resistenti agli effetti dell'ambiente, per quanto possibile. 2. Specifiche relative alla rivelabilita'
  • a)Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1 gennaio 1997, deve essere inserito un materiale od un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente al segnale di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
  • b)Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate prima del 1 gennaio 1997, deve essere inserito, o attaccato prima della posa in modo tale che sia difficile asportarlo, un materiale o un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
  • c)Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi conformare immediatamente al disposto del capoverso b), puo' dichiarare nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che differira' l'osservanza del capoverso b) per un periodo non superiore a nove anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Nel frattempo, essa limitera' per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi alla presente disposizione. 3. Specifiche relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione a) Tutte le mine antiuomo seminate a distanza devono essere progettate e fabbricate in modo che non piu' del 10% di mine attivate non si autodistrugga nei 30 giorni successivi alla posa. Ogni mina deve essere dotata di un dispositivo di autodisattivazione di supporto, progettato e fabbricato in modo tale che, insieme con il meccanismo di autodistruzione, non vi sia piu' di una mina attivata su 1.000 ancora in funzione 120 giorni dopo la posa.
  • b)Tutte le mine antiuomo che non sono seminate a distanza e che sono utilizzate al di fuori delle zone marcate, di cui all'Articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare i requisiti di autodistruzione e autodisattivazione enunciati al capoverso a).
  • c)Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi immediatamente conformare alle disposizioni dei capoversi a) e/o b), puo' dichiarare, nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell'entrata in vigore del Protocollo, essa differira' l'osservanza dei capoversi a) e/o b), per un periodo non superiore a nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Durante questo periodo, l'Alta Parte Contraente:
  • i)s'impegna a limitare per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi a queste disposizioni;
  • ii)per quanto riguarda le mine antiuomo posate a distanza, si conformera' ai requisiti relativi all'autodistruzione o ai requisiti relativi all'autodisattivazione e, per quanto riguarda altre mine antiuomo, soddisfera' almeno i requisiti di autodisattivazione. 4. Segnalazione internazionale dei campi di mine e delle zone minate. Segnali simili a quello dell'esempio figurante in allegato e descritti di seguito devono essere utilizzati per marcare i campi di mine e le zone minate in modo tale da garantirne la visibilita' e la riconoscibilita' da parte della popolazione civile:
  • a)dimensioni e forma: un triangolo avente un lato di almeno 28 cm. (11 pollici) e gli altri due lati di almeno 20 cm. (7,9 pollici), o un quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
  • b)colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
  • c)simbolo: il simbolo illustrato nell'Allegato, o ogni altro simbolo il quale, nella zona dove il segnale deve essere installato, sia agevolmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
  • d)lingua: sul segnale dovrebbe figurare la menzione "Mine" in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e nella lingua o nelle lingue predominanti della regione;
  • e)spaziatura: i segnali dovrebbero essere posti intorno al campo di mine o alla zona minata ad una distanza sufficiente da poter essere visti da qualsiasi punto da un civile che si avvicina alla zona." APPENDICE SEGNALE DI PERICOLO NELLE ZONE DOVE LE MINE SONO STATE POSATE

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;290~allegato-b-art1 · fonte su Normattiva