Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto. I lavoratori godono della liberta' di movimento per l'esercizio dell'attivita' lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale. Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art2 · fonte su Normattiva