[1]PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SUL SOGGIORNO DI LAVORATORI DI UNO STATO NELL'ALTRO STATO.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca, nel desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni tra i due Stati, in uno spirito di amicizia e collaborazione, conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, quali risultano tra l'altro dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, allo scopo di regolare i problemi connessi con l'attivita' lavorativa temporanea dei cittadini di uno Stato nell'altro Stato. hanno deciso di concludere il presente Protocollo:

[4]Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai cittadini della Repubblica italiana e ai cittadini della Repubblica democratica tedesca che, sulla base di accordi tra imprese, organizzazioni ed istituzioni dei due Stati, sono inviati, alle dipendenze delle imprese, organizzazioni ed istituzioni dello Stato di invio nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori). Ai fini del presente Protocollo per Stato di residenza si intende il territorio dello Stato ove i lavoratori cittadini dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per svolgere un'attivita' lavorativa; per Stato di invio si intende il territorio dello Stato dove hanno la sede le imprese, organizzazioni ed istituzioni i cui lavoratori sono inviati nell'altro Stato per svolgere un'attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art1 · fonte su Normattiva