Commissioni rogatorie La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' giudiziaria richiedente;
  • b)l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
  • c)l'identita', il recapito e la qualita' delle parti e dei testimoni;
  • d)l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
  • e)se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
  • f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art10 · fonte su Normattiva