[1]ROGATORIE.

[2]1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' richiedente;
  • b)l'autorita' richiesta, ove possibile;
  • c)il procedimento per il quale e' domandata;
  • d)l'identita' e il recapito delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
  • e)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
  • f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La commissione rogatoria contiene altresi', ove necessario per l'atto da espletare, l'identita' e il recapito delle persone da sentire e le domande da porre loro

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art12 · fonte su Normattiva