[1]ROGATORIE.
[2]1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
- a)l'autorita' richiedente;
- b)l'autorita' richiesta, ove possibile;
- c)il procedimento per il quale e' domandata;
- d)l'identita' e il recapito delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- e)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
- f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La commissione rogatoria contiene altresi', ove necessario per l'atto da espletare, l'identita' e il recapito delle persone da sentire e le domande da porre loro
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
