[1]ARTICOLO VII

[2]FORMA E REQUISITI DELLA DOMANDA

[3]1. La domanda di assistenza giudiziaria rivestira' la forma della commissione rogatoria e deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)l'Autorita' giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso;
  • b)l'oggetto e il motivo della domanda;
  • c)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti. Sara' pure indicato il termine entro il quale si desidera venga soddisfatta la richiesta.

[4]2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonche', quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artvii · fonte su Normattiva