Cautio judicatum solvi 1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte. 2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art2 · fonte su Normattiva