[1]PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

[2]1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese di giustizia, nonche' di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita' competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art4 · fonte su Normattiva