(a) Ciascuna delle Parti puo' porre termine al presente accordo notificando all'altra Parte, per iscritto, il suo desiderio di porvi termine. La cessazione dell'Accordo avra', effetto trenta giorni dopo la fine del primo anno accademico italiano successivo alla data di tale notifica. (b) Qualora il presente Accordo abbia termine, tutti i fondi e il patrimonio della Commissione diventeranno di proprieta' del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica italiana, subordinatamente alle condizioni, limitazioni o responsabilita' che eventualmente siano state poste su di essi anteriormente alla cessazione dell'Accordo, e saranno divisi tra di loro in proporzione ai loro rispettivi contributi alla Commissione, versati mentre l'Accordo era in vigore.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art10 · fonte su Normattiva