(a) Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Accordo, la Commissione non sara' soggetta alla legislazione interna ed alle leggi locali degli Stati Uniti d'America per quanto esse si riferiscono all'uso e alla spesa di valute e di crediti per valute per gli scopi stabiliti dal presente Accordo. (b) Le parti contraenti si impegnano ad accordare, su base di reciprocita':
- 1)l'esenzione dalle tasse e imposte sia statali che di enti locali afferenti sia alle liberalita' (cessioni e trasferimenti) di fondi liquidi che all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e fabbricati destinati alle finalita' e usi della Commissione;
- 2)l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie, sia statali che di enti locali, concernenti i fondi liquidi acquisiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, e articolo 5, nonche' sui redditi ad essi afferenti, o gravanti sui terreni e fabbricati di proprieta' della Commissione e sui relativi redditi, sempre che detti fondi liquidi e gli immobili risultino destinati agli usi esclusivi della Commissione stessa. Dalla esenzione sono esclusi quei tributi che siano percepiti in remunerazione dei servizi resi;
- 3)le agevolazioni previste dall'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, adottato a Lake Succes, New York, il 22 novembre 1950, per quanto riguarda il materiale didattico e gli altri oggetti di carattere educativo e culturale, destinati alla realizzazione degli scopi della Commissione.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
