[1]Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America in Merito alla Conduzione di Ispezioni su Sfida da Parte dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ai Sensi della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti") Con riferimento alla Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione, aperta alla firma il 13 gennaio 1993 (di seguito "la Convenzione") e ratificata da entrambe le Parti, rispettivamente l'8 dicembre 1995 dall'Italia e il 25 Aprile 1997 dagli Stati Uniti d'America; Determinati a garantire una stretta collaborazione nel dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo IX della Convenzione e delle Parti II e X dell'Annesso sull'Attuazione e le Verifiche (di seguito "l'Annesso sulle Verifiche") riguardanti le ispezioni su sfida; Intendendo mettere a punto le procedure da applicare nei casi in cui un'ispezione su sfida possa coinvolgere gli interessi di entrambe le Parti; Riconoscendo che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di ispezioni su sfida in territorio italiano, nell'ambito delle finalita' del presente Accordo, e' coerente con il Memorandum d'Intesa del 1995 tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'Uso di Installazioni/Infrastrutture delle Forze Armate degli Stati Uniti in Italia.
[3]Hanno concordato quanto segue:
[4]Articolo I Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente Accordo hanno lo stesso significato che nella Convenzione. 2. Ai fini del presente Accordo, i termini della Convenzione sono stati ampliati o integrati come segue: a. per "Parte (i)" si intendono il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito indicato come "gli Stati Uniti"), il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "Italia") o entrambi. Per "altra Parte" si intende il Partecipante che non sia lo Stato Parte ispezionato, salvo che non sia altrimenti indicato dal contesto; b. per "navi o aeromobili di bandiera" si intendono navi pubbliche (incluse le navi da guerra, come definite in base al diritto internazionale consuetudinario nei termini di cui all'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, o altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali) o aeromobili di stato (come definiti nella Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944) di entrambi i Governi; c. per "impianto" si intende, oltre alla definizione contenuta nella Convenzione, ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti od occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo. Per "impianto" si intende inoltre ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima; d. per "area ispezionabile" si intende l'area all'interno del perimetro (richiesto, alternativo o finale) e comprende la fascia di 50 metri misurati verso l'esterno a partire dal perimetro.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
