Consci degli scopi importanti del presente Accordo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica italiana concordano quanto segue: (1) il livello dei fondi messi a disposizione della Commissione nell'esercizio finanziario 1973, cioe' lire 150.000.000 dall'Italia e dollari 300.000 dagli Stati Uniti, costituisce una base ragionevole per programmare il livello dei futuri Finanziamenti; (2) i contributi dipendono dalla disponibilita' annuale dei fondi dei due Governi e possono essere aumentati oltre il livello del 1973 come richiesto dagli sviluppi dei programmi e relative necessita' finanziarie; (3) i fondi e la proprieta' della Commissione americana per gli Scambi culturali con l'Italia, istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, dovranno essere trasferiti alla Commissione per essere utilizzati ai fini degli scambi nel campo della istruzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art5 · fonte su Normattiva