La Commissione avra' la sede a Roma; tuttavia essa o uno dei suoi comitati potra' riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa e le attivita' dei suoi membri o impiegati potranno essere svolte in altri luoghi approvati dalla Commissione.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art8 · fonte su Normattiva