Art. 12 (Convenzione) — Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente e' il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i pagamenti, anche periodici, e comunque descritti o contabilizzati, corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore di un brevetto, di disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di marchi di fabbrica o di commercio, o di altri beni o diritti similari, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche nonche' per cognizioni o informazioni di carattere scientifico, tecnico, industriale o commerciale, e per assistenza di carattere ausiliario e sussidiario dirette a facilitare l'applicazione o lo sfruttamento di dette cognizioni o informazioni o di ogni altra proprieta' o diritto cui si applica il presente articolo, e comprende i pagamenti corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetici per trasmissioni televisive o radiofoniche. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona residente di detto Stato contraente ai fini delle proprie imposte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo dei canoni o tra entrambi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto del motivo per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare dei canoni pagati e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
