Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982
Art. 13 (Convenzione) — Alienazione di beni
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Ai fini del presente articolo:
- a)l'espressione "beni immobili" comprende:
- i)le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra terreni;
- ii)i diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali; e
- iii)le azioni o le partecipazioni similari in societa' il cui patrimonio e' costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti;
- b)i beni immobili si considerano situati:
- i)qualora siano costituiti da interessi diretti in o sopra terreni - nello Stato contraente in cui i terreni sono situati;
- ii)qualora siano costituiti da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato contraente in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca; e iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari in societa' il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti - nello Stato contraente in cui e' situato il patrimonio della societa' o la sua parte consistente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote di partecipazione in societa' residenti dell'Italia, ai fini dell'imposta italiana, realizzati da una persona fisica residente dell'Australia, sono imponibili in Italia.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
