Art. 14 (Convenzione) — Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate mediante detta base fissa. 2. L'espressione "Libera professione" comprende in particolare i servizi prestati nell'esercizio di attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' nell'esercizio delle attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
