Art. 15 (Convenzione) — Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
- a)il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso, a seconda del caso, dell'anno di produzione del reddito o dell'anno fiscale di detto altro Stato; e
- b)le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente di detto altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non e' deducibile nella determinazione degli utili tassabili di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in detto altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno degli Stati contraenti e relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
