1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del I paragrafo del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  • a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  • b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non e' residente dell'altro Stato, e
  • c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato. 3. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.
  • b)Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i beneficiari, che esercitano un'attivita' lavorativa in detto altro Stato, siano residenti di questo Stato e:
  • i)abbiano la nazionalita' di detto Stato, e non quella del primo Stato contraente, o
  • ii)non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di esercitarvi l'attivita'. 4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attivita' lavorativa svolta nell'ambito di un'attivita' commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974~art15 · fonte su Normattiva